Roraima — Accordo Fornitori Autorizzati
RORAIMA
Marketplace IoT
CONTRATTO PER FORNITORI AUTORIZZATI
Versione 1.6 – 11 ottobre 2026
Il presente Contratto integra i Termini e Condizioni Generali d’Uso e regola il rapporto tra l’Operatore e il Fornitore Autorizzato in relazione alla vendita di servizi di installazione IoT, dispositivi fisici e alla gestione delegata dei dispositivi attraverso il marketplace Roraima.
Operatore: Roraima — Startup di Dario Salaris, Via Firenze 16, 07039 Valledoria (SS), Italia
Articolo 1 – Ambito di Applicazione e Rapporto con le Condizioni Generali
1.1. Il presente Contratto per Fornitori Autorizzati (di seguito, il “Contratto”) disciplina le condizioni specifiche in base alle quali il Fornitore Autorizzato è autorizzato a vendere servizi di installazione, dispositivi IoT fisici, ricevere Deleghe dai Proprietari e utilizzare i Servizi aggiuntivi forniti dalla Piattaforma.
1.2. Il presente Contratto integra e costituisce parte integrante dei Termini e Condizioni Generali d’Uso (le “Condizioni Generali”). Tutti i termini con iniziale maiuscola non diversamente definiti avranno il significato attribuito nelle Condizioni Generali. In caso di conflitto, prevarrà il presente Contratto.
1.3. Completando la procedura di registrazione come Fornitore Autorizzato e presentando la documentazione richiesta, il Fornitore Autorizzato accetta espressamente il presente Contratto nella sua interezza.
Articolo 2 – Ammissione, Autorizzazione e Verifica
2.1. Per registrarsi come Fornitore Autorizzato, il richiedente deve: (a) essere una persona fisica o giuridica registrata in uno dei 32 Paesi della regione Europa di Stripe; (b) operare nel settore IoT come rivenditore di dispositivi, installatore professionista, o entrambi; e (c) essere in possesso delle registrazioni aziendali, certificazioni professionali e qualifiche tecniche necessarie per il sotto-tipo dichiarato.
2.2. Sotto-tipi. Il Fornitore Autorizzato deve selezionare uno dei seguenti sotto-tipi al momento della registrazione:
Sotto-tipo | Descrizione | Vende Dispositivi | Installa | Visibile su Mappa | Riceve Deleghe |
Seller | Rivenditore dispositivi IoT | Sì | No | No | Sì |
Installer | Installatore professionista | No | Sì | Sì | Sì |
Both | Rivenditore e installatore | Sì | Sì | Sì | Sì |
2.3. Verifica documentale. Nell’ambito del processo di autorizzazione il Fornitore Autorizzato deve fornire, qualunque sia il Paese in cui opera:
(a) Partita IVA: una partita IVA valida, verificata tramite l’archivio europeo delle partite IVA (VIES) oppure, se l’archivio non la conferma, tramite un documento che la attesti (certificato di attribuzione o visura che la riporti), caricato in formato PDF/JPG/PNG, max 10 MB, ed esaminato dall’Operatore;
(b) Dichiarazione di abilitazione (per i sotto-tipi Installer e Both): la dichiarazione, sottoscritta elettronicamente sulla Piattaforma, con cui il Fornitore Autorizzato attesta di essere abilitato, secondo le leggi del Paese in cui opera, a installare gli impianti elettrici ed elettronici richiesti dai servizi offerti, si impegna a eseguire ogni installazione nel rispetto di tali leggi, a comunicare senza ritardo all’Operatore la sospensione o la revoca dell’abilitazione e a presentare, su richiesta, un documento che la provi.
Il Fornitore Autorizzato può allegare ulteriori documenti, quali l’iscrizione alla Camera di Commercio (o equivalente), autorizzazioni alla vendita, iscrizioni ad albi o registri professionali e certificazioni; tali documenti sono facoltativi e non sostituiscono quanto previsto alle lettere (a) e (b).
2.4. Processo di verifica. A seguito della presentazione, il profilo del Fornitore Autorizzato entra nello stato “pending_review”. Se la partita IVA è confermata dall’archivio europeo delle partite IVA e, per i sotto-tipi Installer e Both, la dichiarazione di cui all’articolo 2.3(b) è stata sottoscritta, l’autorizzazione è approvata automaticamente dalla Piattaforma; l’Operatore può in ogni momento controllarla, chiedere un documento o sospenderla. Negli altri casi l’Operatore (o il suo agente designato) esaminerà la documentazione e approverà o respingerà la domanda; lo stesso vale quando la partita IVA risulta già verificata per un altro account. L’Operatore si propone di completare l’esame entro dieci (10) giorni lavorativi, senza tuttavia garantire tempistiche specifiche. Fino all’approvazione, le capacità operative del Fornitore Autorizzato sono limitate.
2.5. Stati del profilo. Il profilo del Fornitore Autorizzato può trovarsi in uno dei seguenti stati: (a) pending_review – stato iniziale, capacità limitate; (b) active – pienamente operativo; (c) rejected – domanda respinta, con motivazioni comunicate; (d) pending_upgrade – upgrade del sotto-tipo in attesa di revisione. Ciascuna attività autorizzata (vendita, installazione) può inoltre trovarsi in periodo di grazia, ai sensi dell’articolo 10.1(a), o essere sospesa; un’attività sospesa non consente di operare, anche se il profilo resta active.
2.6. Cambio sotto-tipo. Gli upgrade (es. da Seller a Both) richiedono la presentazione di documentazione aggiuntiva e una nuova revisione di verifica. Durante la revisione, il sotto-tipo effettivo resta invariato. I downgrade (es. da Both a Seller) hanno effetto immediato, senza verifica; la visibilità sulla mappa e i badge correlati vengono rimossi automaticamente.
2.7. Il Fornitore Autorizzato deve mantenere tutte le certificazioni, le licenze e le registrazioni aziendali valide e aggiornate per tutta la durata del presente Contratto. L’Operatore può richiedere periodicamente documentazione aggiornata. La mancata fornitura della documentazione aggiornata entro trenta (30) giorni di calendario dalla richiesta potrà comportare la sospensione del profilo del Fornitore Autorizzato.
Articolo 3 – Piani di Abbonamento e Tariffe
3.1. Il Piano di abbonamento disponibile per il Fornitore Autorizzato è il seguente:
Piano | Canone Mensile | Crediti Roraima mensili | Caratteristiche |
Bravo | Gratuito | 500 | Fornitore Autorizzato base |
Crediti mensili. I Crediti mensili indicati nella tabella sono assegnati come Crediti Omaggio, disciplinati dall’Articolo 7.8 delle Condizioni Generali.
3.2. I canoni di abbonamento, l’elaborazione dei pagamenti, le regole di upgrade/downgrade e le procedure di modifica delle tariffe seguono le medesime condizioni di cui agli Articoli da 3.2 a 3.4 del Contratto di Servizio per Proprietari, mutatis mutandis.
Crediti Roraima. I Crediti inclusi nel Piano sono Crediti Roraima e non crediti limitati alle funzioni di intelligenza artificiale. Possono essere utilizzati esclusivamente per i servizi della Piattaforma erogati dall’Operatore e disponibili nel Piano selezionato, secondo l’Articolo 7 delle Condizioni Generali. Non possono essere usati per pagare dispositivi, servizi di installazione o altre offerte vendute dal Fornitore Autorizzato.
Articolo 4 – Incassi e Payout
4.1. L’Operatore non applica né trattiene alcuna Commissione sulle transazioni del Fornitore Autorizzato, conformemente all’Articolo 8.4 delle Condizioni Generali. Il prezzo pagato dall’Acquirente spetta per intero al Fornitore Autorizzato, al netto delle sole commissioni applicate da Stripe sul pagamento.
4.2. Il pagamento dell’Acquirente è incassato direttamente sull’account Stripe Connect del Fornitore Autorizzato, senza alcuna trattenuta da parte dell’Operatore; si applicano, mutatis mutandis, gli Articoli da 4.2 a 4.7 del Contratto di Servizio per Proprietari.
4.3. Si applica il limite prudenziale di esposizione di cui all’Articolo 8.9 delle Condizioni Generali.
Articolo 5 – Vendita di Servizi di Installazione
5.1. I Fornitori Autorizzati con sotto-tipo “Installer” o “Both” possono pubblicare e vendere servizi professionali di installazione, configurazione e manutenzione IoT attraverso la Piattaforma. I servizi sono elencati in una categoria dedicata del marketplace.
5.2. Descrizione del servizio. Ogni annuncio di servizio deve includere: (a) una descrizione chiara e accurata del servizio; (b) l’area geografica di disponibilità (raggio di servizio); (c) il tempo di completamento stimato; (d) il prezzo, comprensivo di tutte le imposte applicabili; e (e) eventuali prerequisiti o condizioni.
5.3. Raggio di servizio. Il Fornitore Autorizzato dovrà definire un raggio di servizio massimo (in chilometri), che determina l’area geografica entro cui offre servizi in loco. La Piattaforma utilizza la formula di Haversine per il filtraggio geografico. Il Fornitore Autorizzato non dovrà accettare ordini al di fuori del raggio di servizio dichiarato.
5.4. Standard professionali. Il Fornitore Autorizzato si impegna a eseguire tutti i servizi di installazione in conformità a: (a) le normative nazionali applicabili per le installazioni elettriche, domotiche e IoT; (b) le specifiche e le raccomandazioni del produttore; (c) le migliori pratiche professionali e gli standard di sicurezza; (d) le eventuali istruzioni specifiche fornite dal Proprietario o dall’Acquirente; e (e) l’obbligo di registrare i dispositivi del cliente nell’account intestato al cliente presso il produttore, con esclusione di account propri, e di consegnare al cliente il pieno accesso al termine dell’intervento.
5.5. Il Fornitore Autorizzato è esclusivamente responsabile della qualità, della sicurezza e della conformità normativa dei servizi di installazione forniti. L’Operatore non è parte del contratto tra il Fornitore Autorizzato e l’Acquirente per i servizi di installazione e declina ogni responsabilità per la loro esecuzione o il loro risultato.
5.6. Assicurazione. Il Fornitore Autorizzato che fornisce servizi di installazione dovrà mantenere un’adeguata assicurazione per la responsabilità professionale che copra, come minimo, i danni alla proprietà del cliente, le lesioni personali e i difetti di lavorazione. La prova della copertura assicurativa potrà essere richiesta nell’ambito del processo di verifica.
Articolo 6 – Vendita di Dispositivi IoT Fisici
6.1. I Fornitori Autorizzati con sotto-tipo “Seller” o “Both” possono pubblicare e vendere dispositivi IoT fisici compatibili con la Piattaforma attraverso il marketplace.
6.2. Conformità dei prodotti. Tutti i dispositivi fisici pubblicati devono essere conformi a: (a) la normativa UE sulla sicurezza dei prodotti applicabile, incluso il Regolamento (UE) 2023/988 (Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti – GPSR); (b) i requisiti di marcatura CE; (c) la Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio; (d) le normative nazionali di sicurezza applicabili per i dispositivi IoT ed elettrici; (e) gli eventuali obblighi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) nel Paese di vendita; e (f) gli obblighi di informazione precontrattuale sui dati generati dal prodotto connesso previsti dall’articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/2854, da assolvere nella scheda prodotto.
6.3. Spedizione e adempimento. Il Fornitore Autorizzato è esclusivamente responsabile della spedizione, dell’imballaggio, della consegna e dell’adempimento degli ordini di dispositivi fisici. Il Fornitore Autorizzato dovrà indicare chiaramente i costi di spedizione, i tempi di consegna stimati e le zone di spedizione nei propri annunci di prodotto. Tariffe e tempi di spedizione personalizzati possono essere configurati tramite la Piattaforma.
6.4. Garanzia. I dispositivi fisici venduti attraverso la Piattaforma devono essere conformi alla garanzia legale di conformità dell’UE (Direttiva (UE) 2019/771). Il Fornitore Autorizzato, in qualità di venditore, è responsabile dell’onorare la garanzia legale. L’Operatore non è responsabile per eventuali reclami in garanzia relativi a prodotti fisici.
6.5. Resi e recesso. Gli acquisti di dispositivi fisici da parte dei consumatori sono soggetti al diritto di recesso di quattordici (14) giorni di cui all’Articolo 9 delle Condizioni Generali. Il Fornitore Autorizzato accetta i resi in conformità alla normativa a tutela dei consumatori applicabile e provvede ai rimborsi entro i termini previsti dalla legge.
6.6. Informazioni su resi e garanzie. Il Fornitore Autorizzato che vende dispositivi fisici indica nel proprio profilo l’indirizzo per la restituzione dei beni, la parte cui sono imputati i costi diretti di restituzione in caso di recesso e l’eventuale garanzia commerciale offerta, con la relativa durata. La Piattaforma riporta tali informazioni nella scheda del prodotto e nella conferma d’ordine quali informazioni precontrattuali del Fornitore Autorizzato, che ne risponde in via esclusiva quanto a veridicità e completezza.
Articolo 7 – Deleghe dai Proprietari
7.1. Il Fornitore Autorizzato può ricevere Deleghe dai Proprietari tramite il meccanismo del codice di abbinamento della Piattaforma. Accettando una Delega, il Fornitore Autorizzato ottiene accesso operativo ai Dispositivi IoT e agli Scenari del Proprietario delegante, nei limiti di seguito descritti.
7.2. Azioni consentite in forza di Delega: gestire dispositivi, creare e modificare Scenari, testare automazioni, accedere alla dashboard del Proprietario delegante (dispositivi, scenari, gateway, account cloud, prodotti, audit log).
7.3. Azioni vietate in forza di Delega: eliminare dispositivi, modificare i device type di sistema, creare Prodotti IoT (prerogativa esclusiva del Proprietario), sub-delegare l’accesso a terzi, auto-delegarsi.
7.4. Tutte le azioni eseguite dal Fornitore Autorizzato in forza di Delega sono registrate nell’audit log della Piattaforma con completa tracciabilità (identità, timestamp, natura dell’azione). Il Fornitore Autorizzato prende atto e acconsente a tale registrazione.
7.5. Le Deleghe possono essere revocate in qualsiasi momento dal Proprietario, con effetto immediato. Le Deleghe sono automaticamente revocate al verificarsi di: (a) passaggio del profilo del Fornitore Autorizzato allo stato inattivo; (b) sospensione o risoluzione dell’Account del Fornitore Autorizzato; o (c) sospensione o risoluzione dell’Account del Proprietario.
7.6. Dovere di diligenza. Il Fornitore Autorizzato eserciterà cura e diligenza professionale nell’operare in forza di Delega. Il Fornitore Autorizzato non dovrà: (a) accedere a dispositivi al di fuori dell’ambito della Delega; (b) raccogliere o trattare dati personali ottenuti tramite l’accesso delegato per finalità diverse dall’esecuzione dei compiti delegati; o (c) compiere azioni che possano compromettere la sicurezza o la disponibilità dei dispositivi del Proprietario.
7.7. Il Fornitore Autorizzato manleverà il Proprietario e l’Operatore da qualsiasi pretesa derivante da atti o omissioni del Fornitore Autorizzato nell’operare in forza di Delega.
Articolo 8 – Visibilità sulla Mappa e Area di Servizio
8.1. I Fornitori Autorizzati con sotto-tipo “Installer” o “Both” sono visualizzati sulla mappa interattiva dei fornitori della Piattaforma. La posizione sulla mappa è determinata dalla sede dichiarata dal Fornitore Autorizzato, dal raggio di servizio e dalla pertinenza rispetto ai criteri di ricerca dell’Acquirente.
8.2. Il Fornitore Autorizzato dovrà fornire una sede aziendale e un raggio di servizio accurati. La dichiarazione falsa della sede o dell’area di servizio potrà comportare la rimozione dalla mappa e la sospensione del profilo.
8.3. L’Operatore si riserva il diritto di modificare il posizionamento e la visibilità sulla mappa in base a criteri oggettivi, inclusi, a titolo esemplificativo: il livello del Piano di abbonamento, le valutazioni di soddisfazione dei clienti, i tempi di risposta e il tasso di completamento degli ordini. L’Operatore renderà noti i principali parametri di classificazione conformemente al Regolamento (UE) 2019/1150.
Articolo 9 – Conformità Normativa e Professionale
9.1. Il Fornitore Autorizzato è esclusivamente responsabile della conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili nel proprio Paese di registrazione e nei Paesi in cui vende prodotti o fornisce servizi, inclusi, a titolo esemplificativo:
(a) le normative nazionali per le installazioni elettriche e domotiche;
(b) i requisiti di licenza e certificazione professionale;
(c) le normative sulla sicurezza dei prodotti (GPSR, marcatura CE, direttive sulle apparecchiature radio);
(d) le leggi a tutela dei consumatori;
(e) le leggi sulla protezione dei dati (GDPR e normative nazionali di attuazione);
(f) gli obblighi fiscali (imposta sul reddito, IVA, obblighi di comunicazione DAC7);
(g) gli obblighi di registrazione e comunicazione relativi alla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR);
(h) la normativa antiriciclaggio e anticorruzione.
9.2. L’Operatore può richiedere prove di conformità in qualsiasi momento. La mancata dimostrazione di conformità potrà comportare la sospensione o la risoluzione del profilo del Fornitore Autorizzato.
Articolo 10 – Sospensione, Risoluzione e Conseguenze
10.1. Si applicano le disposizioni dell’Articolo 15 delle Condizioni Generali. Inoltre, l’Operatore potrà sospendere o risolvere l’accesso del Fornitore Autorizzato specificamente qualora: (a) la documentazione del Fornitore Autorizzato, compresa la verifica della partita IVA, scada o venga revocata e non venga rinnovata entro trenta (30) giorni di calendario dalla scadenza o dalla revoca (periodo di grazia), durante i quali il Fornitore Autorizzato continua a operare; (b) il Fornitore Autorizzato non superi o rifiuti il processo di ri-verifica periodica; (c) il Fornitore Autorizzato riceva reclami comprovati sulla qualità o la sicurezza dei servizi di installazione; (d) la licenza o la certificazione professionale del Fornitore Autorizzato sia sospesa o revocata dall’ente emittente.
10.2. Effetti della risoluzione. In caso di risoluzione: (a) tutte le Deleghe attive vengono revocate immediatamente; (b) il Fornitore Autorizzato viene rimosso dalla mappa dei fornitori; (c) gli ordini pendenti di dispositivi fisici devono essere evasi o rimborsati; (d) gli ordini pendenti di servizi di installazione devono essere completati o cancellati con adeguato preavviso all’Acquirente; (e) la regolazione finale dei Payout segue le medesime condizioni dell’Articolo 11.3 del Contratto di Servizio per Proprietari.
10.3. Il Fornitore Autorizzato può risolvere il presente Contratto in qualsiasi momento cancellando il proprio abbonamento venditore. La risoluzione avrà effetto alla fine del periodo di fatturazione in corso, subordinatamente al completamento di eventuali ordini pendenti.
Articolo 11 – Dichiarazioni, Garanzie e Manleva
11.1. Il Fornitore Autorizzato dichiara e garantisce che:
(a) dispone della capacità giuridica e dell’autorità per stipulare il presente Contratto;
(b) tutte le informazioni e la documentazione fornite sono accurate, aggiornate e autentiche;
(c) il Fornitore Autorizzato è in possesso di tutte le licenze, certificazioni e coperture assicurative necessarie;
(d) tutti i prodotti venduti sono conformi alle normative applicabili sulla sicurezza e la qualità dei prodotti;
(e) tutti i servizi di installazione sono eseguiti da personale qualificato nel rispetto delle normative applicabili;
(f) il Fornitore Autorizzato si conformerà a tutte le leggi fiscali, a tutela dei consumatori e sulla protezione dei dati applicabili;
(g) il Fornitore Autorizzato eserciterà cura professionale in tutte le attività svolte in forza di Delega.
11.2. Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 14 delle Condizioni Generali, il Fornitore Autorizzato si impegna specificamente a manlevare, difendere e tenere indenne l’Operatore da e contro qualsiasi pretesa derivante da: (a) lavori di installazione difettosi; (b) danni a beni o persone durante l’installazione; (c) dispositivi fisici venduti non conformi o non sicuri; (d) mancato adempimento degli obblighi di garanzia; (e) azioni non autorizzate eseguite in forza di Delega; (f) certificazioni professionali scadute o non valide; e (g) qualsiasi violazione normativa.
Articolo 12 – Protezione dei Dati e Trattamento nell’Ambito della Delega
12.1. Nell’operare in forza di Delega, il Fornitore Autorizzato può accedere a dati personali degli Acquirenti (ad es., tramite le informazioni extra del checkout o i log di utilizzo dei dispositivi). Il Fornitore Autorizzato riconosce che, con riferimento a tali dati, agisce in qualità di responsabile del trattamento per conto del Proprietario (titolare del trattamento), e dovrà:
(a) trattare i dati personali esclusivamente per le finalità di esecuzione dei compiti delegati;
(b) non conservare i dati personali oltre quanto strettamente necessario;
(c) implementare misure tecniche e organizzative di sicurezza adeguate;
(d) non divulgare i dati personali a terzi senza autorizzazione;
(e) cooperare con le richieste di accesso e cancellazione degli interessati;
(f) notificare al Proprietario e all’Operatore senza indebito ritardo in caso di violazione dei dati personali.
12.2. Con riferimento ai dati personali raccolti direttamente nel contesto della vendita di dispositivi fisici o servizi di installazione (ad es., nome dell’Acquirente, indirizzo di consegna, luogo del servizio), il Fornitore Autorizzato agisce come titolare autonomo del trattamento ed è esclusivamente responsabile della conformità al GDPR.
Articolo 13 – Legge Applicabile e Disposizioni Finali
13.1. Il presente Contratto è regolato e interpretato in conformità alla legge italiana, ai sensi dell’Articolo 18 delle Condizioni Generali.
13.2. Le disposizioni delle Condizioni Generali relative a modifiche (Articolo 17), risoluzione delle controversie (Articolo 16), forza maggiore (Articolo 19.3) e nullità parziale (Articolo 19.1) si applicano mutatis mutandis al presente Contratto.
13.3. Il presente Contratto, unitamente alle Condizioni Generali, all’Informativa Privacy e alle policy applicabili, costituisce l’intero accordo tra il Fornitore Autorizzato e l’Operatore in relazione al suo oggetto.
Accettazione
Completando la procedura di registrazione come Fornitore Autorizzato, caricando la documentazione richiesta e selezionando un Piano di abbonamento, il Fornitore Autorizzato conferma di aver letto, compreso e accettato integralmente il presente Contratto per Fornitori Autorizzati, unitamente ai Termini e Condizioni Generali d’Uso e all’Accordo sul trattamento dei dati personali (art. 28 GDPR) riportato in appendice, che ne costituisce parte integrante.
Ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2026
Versione precedente: 1.5 – 5 ottobre 2026
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Trattamento dei dati di accesso — Serrature smart igloohome (Singapore)
Qualora il Fornitore Autorizzato gestisca serrature smart per conto di un Proprietario nell'ambito di una Delega e l'accesso sia gestito tramite igloohome, il trattamento coinvolge Igloocompany Pte. Ltd. (Singapore), fornitore extra-UE. Il Fornitore Autorizzato e il Proprietario delegante devono assicurare l'esistenza di una valida base giuridica prima che qualsiasi dato personale dell'ospite sia fornito a igloocompany, e il Fornitore Autorizzato deve proteggere l'account e le chiavi API igloohome utilizzati. La Piattaforma Roraima minimizza i dati inviati a igloohome, trasmettendo unicamente un riferimento neutro della prenotazione (ad es. "Roraima #<id prenotazione>") e mai il nome o i contatti dell'ospite. Gli eventi di accesso ricevuti tramite un bridge Wi-Fi attivo sono trattati esclusivamente per finalità di sicurezza e gestione delle controversie. Igloocompany dichiara la conformità al GDPR e allo UK GDPR oltre al PDPA di Singapore; i trasferimenti al di fuori del SEE si basano sulle garanzie adeguate dichiarate dal fornitore. Per ulteriori dettagli si rinvia all'Informativa sulla Privacy di Roraima.
Appendice – Accordo sul trattamento dei dati personali (art. 28 GDPR)
Appendice ai contratti della piattaforma Roraima — parte integrante del contratto a cui è acclusa. Il testo dell’Accordo, con i suoi Allegati, è incluso nel contenuto della pagina contrattuale: l’accettazione del contratto comprende l’Accordo nella versione inclusa nel testo accettato.
Premessa
Quando un Venditore usa la piattaforma Roraima per gestire prenotazioni e soggiorni, la piattaforma raccoglie e lavora dati personali dei suoi ospiti: anagrafiche, documenti, comunicazioni obbligatorie alle autorità, codici di accesso. Di questi dati il titolare del trattamento è il Venditore — perché è su di lui che la legge pone gli obblighi (comunicazione degli alloggiati alla Questura, rilevazioni statistiche sul turismo, imposta di soggiorno) ed è lui che decide come gestire i propri ospiti. Roraima è lo strumento: tratta quei dati per conto del Venditore e secondo le sue istruzioni.
Il presente Accordo disciplina questo rapporto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 («GDPR»). In caso di contrasto con le clausole generali dei contratti a cui è allegato, per le materie di protezione dei dati prevale questo Accordo (integra e specifica, in particolare, l'art. 12.2, lettera b, delle Condizioni Generali).
1. Parti e ruoli
1.1. Le parti sono:
- il Venditore (il soggetto che ha aderito al Contratto di Servizio per Proprietari), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri ospiti e delle persone che soggiornano nelle proprie strutture;
- Dario Salaris — «Roraima — Startup di Dario Salaris», Via Firenze 16, 07039 Valledoria (SS), Italia, contatto privacy@roraima.io (l'«Operatore»), in qualità di responsabile del trattamento.
1.2. Cosa NON copre questo Accordo. Restano fuori, perché hanno un titolare diverso:
- i dati per cui l'Operatore decide in proprio (account della piattaforma, ordini del marketplace, log tecnici, assistenti conversazionali usati dal Venditore stesso): per quelli l'Operatore è titolare e vale l'Informativa Privacy;
- i dati che il Venditore raccoglie come titolare autonomo (informazioni extra al checkout, art. 9 del Contratto; dati raccolti di persona in struttura);
- i dati che i fornitori di servizi esterni trattano come titolari autonomi (ad esempio Stripe per le verifiche antifrode e l'identificazione dei venditori, o i produttori delle serrature per l'account che il Venditore ha presso di loro — art. 9 di questo Accordo).
1.3. Fornitori Autorizzati in delega. Quando il Venditore delega un Fornitore Autorizzato (art. 6 del Contratto), il Fornitore tratta i dati a cui accede come responsabile del trattamento del Venditore, alle condizioni già fissate dall'art. 12 del Contratto per Fornitori Autorizzati. L'Operatore non risponde dell'operato del Fornitore delegato, ma registra le sue azioni che modificano dati nel registro delle attività della piattaforma.
1.4. Gestori su mandato (catena a tre soggetti). Se un Venditore-gestore amministra strutture di un altro Proprietario in forza di un mandato di gestione concesso nella piattaforma:
- il proprietario resta titolare dei dati degli ospiti delle proprie strutture;
- il gestore tratta quei dati per conto del proprietario, dal momento della concessione del mandato fino alla sua revoca (entrambe registrate dalla piattaforma; la revoca è tecnicamente efficace dalla sua registrazione). Finché le funzioni di concessione e revoca non sono disponibili nel pannello, il proprietario le richiede all'Operatore (privacy@roraima.io), che le esegue senza ritardo e comunque entro 24 ore;
- nel trattare i dati del proprietario, il gestore si obbliga a: usarli solo per l'esecuzione del mandato; non conservarli oltre il necessario; adottare misure di sicurezza adeguate; non divulgarli; cooperare sulle richieste degli interessati; avvisare senza ingiustificato ritardo il proprietario e l'Operatore in caso di violazione. L'accettazione del presente Accordo da parte di entrambi vale come conclusione, in forma elettronica, dell'atto richiesto dall'art. 28.3 GDPR fra proprietario e gestore per i trattamenti nel perimetro del mandato;
- l'Operatore resta responsabile del trattamento del proprietario; le azioni compiute dal gestore nella piattaforma entro i limiti del mandato valgono come istruzioni del proprietario ai sensi dell'art. 3;
- la piattaforma garantisce: separazione dei dati per azienda, divieti non aggirabili (il gestore non può toccare profilo, credenziali e incassi del proprietario), registrazione di ogni azione del gestore che modifica dati, con la sua identità.
1.5. Proprietari estranei alla piattaforma. Se il Venditore tratta dati di ospiti come responsabile per conto di un proprietario terzo che non è venditore della piattaforma, l'Operatore agisce come sub-responsabile ai sensi dell'art. 28.4 GDPR e il Venditore garantisce che il proprio accordo con il proprietario consenta le condizioni del presente Accordo.
2. Oggetto, durata, natura e finalità del trattamento
2.1. L'Operatore tratta per conto del Venditore le categorie di dati e di interessati descritte nell'Allegato 1, che è parte integrante dell'Accordo. In sintesi, i trattamenti sono: raccolta delle anagrafiche degli ospiti e delle informazioni pre-arrivo; verifica dell'identità degli ospiti (video-messaggio, oppure elaborazione delle foto dei documenti sul mini-PC della struttura, con confronto biometrico fra volto e documento); composizione e trasmissione delle schedine alloggiati alla Polizia di Stato; generazione dei file per le rilevazioni statistiche regionali; calcolo e incasso dell'imposta di soggiorno sul conto del Venditore; generazione e revoca dei codici di accesso fisico; invio delle comunicazioni agli ospiti per conto del Venditore; recapito al Venditore dei documenti caricati dall'acquirente nelle verifiche all'ordine.
2.2. Dati particolari e minori. La verifica dell'identità comporta un confronto biometrico (art. 9 GDPR) eseguito esclusivamente sul mini-PC installato nella struttura, con modelli locali: nessun servizio esterno di intelligenza artificiale riceve le immagini. I minori non sono mai sottoposti a elaborazione biometrica: per loro si raccolgono solo i dati testuali necessari agli obblighi di legge.
2.3. Durata. Il trattamento dura quanto il rapporto contrattuale, fermi i termini di conservazione dell'Allegato 1 e gli obblighi di legge che sopravvivono alla cessazione (art. 11).
2.4. Due modi di operare, due responsabilità. Il Venditore prende atto della distinzione, che delimita ciò di cui l'Operatore risponde:
- Alloggiati Web: l'Operatore trasmette. Con le credenziali della struttura fornite dal Venditore, la piattaforma compone la schedina e la invia direttamente al portale della Polizia di Stato. La trasmissione parte solo se il Venditore ha registrato l'arrivo, se i dati del nucleo sono completi e se l'identità degli ospiti risulta verificata (o confermata di persona dal Venditore, in caso di rinuncia alla verifica video); in caso contrario la piattaforma avvisa ma non trasmette.
- Rilevazioni statistiche (ISTAT): l'Operatore prepara soltanto. La piattaforma genera il file nel formato della Regione; è il Venditore che lo scarica e lo carica personalmente sul portale regionale con le proprie credenziali. Nessuna trasmissione automatica.
2.5. Autorità destinatarie. La Polizia di Stato e gli enti statistici ricevono i dati come autorità destinatarie previste dalla legge: non trattano per conto di nessuna delle parti e non sono sub-responsabili.
3. Istruzioni del Venditore (art. 28.3, lett. a)
3.1. La configurazione è l'istruzione. Le istruzioni documentate del Venditore sono impartite attraverso la configurazione del pannello venditore, che la piattaforma registra e conserva. In particolare:
- attivando la conformità alloggiati per una struttura e inserendo le credenziali della Questura, il Venditore istruisce l'Operatore a raccogliere le anagrafiche degli ospiti e a trasmettere le schedine per quella struttura;
- se il Venditore non attiva nulla, l'Operatore non trasmette nulla e la raccolta dei dati scende al profilo minimo;
- l'interruttore che include le prenotazioni importate dai calendari esterni (Airbnb, Booking.com e simili) nelle comunicazioni obbligatorie è spento finché il Venditore non lo attiva per la singola struttura;
- il termine di cancellazione dei dati di chi ha prenotato non è oggi rimesso al Venditore: è un termine fisso della piattaforma, 730 giorni dalla partenza, uguale per tutti, e l'Operatore non mette a disposizione alcuna funzione per modificarlo. In nessun caso il trattamento scende sotto un minimo inderogabile di 180 giorni, necessario a coprire i termini di contestazione dei pagamenti. Se in futuro l'Operatore renderà il termine impostabile dal Venditore, la scelta del Venditore varrà come istruzione a tutti gli effetti entro quel minimo, e questo Accordo sarà aggiornato di conseguenza;
- il profilo di raccolta segue le attivazioni: finché un'azienda non ha alcun servizio di conformità attivo, la piattaforma applica automaticamente il profilo di raccolta minimo (solo i dati essenziali); l'attivazione anche di un solo servizio estende la raccolta ai dati richiesti dagli obblighi italiani per tutte le strutture dell'azienda.
3.2. L'Operatore tratta i dati solo su queste istruzioni documentate, anche con riguardo ai trasferimenti di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali (art. 9), salvo che un obbligo di legge dell'Unione o italiana gli imponga altro: in quel caso informa il Venditore prima del trattamento, a meno che la legge lo vieti.
3.3. Istruzioni manifestamente illegittime. Se un'istruzione viola, a giudizio dell'Operatore, il GDPR o altre norme sulla protezione dei dati, l'Operatore informa immediatamente il Venditore e può sospendere l'esecuzione dell'istruzione.
3.4. Chi può impartire istruzioni e come. Le istruzioni valgono se impartite dal Venditore tramite il proprio pannello, da un suo utente autorizzato, da un Fornitore Autorizzato entro la delega (art. 1.3) o da un gestore entro il mandato (art. 1.4). Le istruzioni non impartibili tramite il pannello possono essere impartite per iscritto a privacy@roraima.io dal titolare dell'account: l'Operatore ne conferma la ricezione e l'eseguibilità e conserva lo scambio come istruzione documentata.
4. Obblighi e diritti del Venditore
4.1. Obblighi. Il Venditore, in qualità di titolare:
- garantisce di disporre di un'idonea base giuridica per i trattamenti affidati all'Operatore, inclusa una condizione di liceità ai sensi dell'art. 9.2 GDPR per la verifica biometrica dell'identità degli ospiti adulti che vi acconsentono;
- rende agli ospiti l'informativa richiesta dagli artt. 13-14 GDPR. Dal 3 agosto 2026 il percorso digitale dell'ospite porta, per conto del Venditore, l'informativa completa dell'art. 13 e il consenso esplicito al confronto biometrico e al video, mostrati prima della raccolta corrispondente e registrati come prova (testo mostrato, sua impronta, versione, lingua e momento). L'Operatore si impegna a mantenere disponibili quei testi e a conservarne la prova, e a mantenere disponibile almeno un'alternativa al confronto biometrico priva di penalizzazioni per l'ospite — video con revisione umana o verifica di persona — poiché senza di essa il consenso non sarebbe libero. Un percorso adiacente è dichiarato non ancora coperto: il percorso «diritto d'accesso» consente ancora un video d'identità senza consenso registrato (valutazione d'impatto sulla verifica dell'identità, doc. 05);
- risponde della liceità delle istruzioni impartite e dell'esattezza dei dati che carica;
- attiva le funzioni di conformità solo per strutture di cui è legittimo gestore e custodisce con diligenza le credenziali che affida alla piattaforma.
4.2. Diritti. Il Venditore ha diritto di: impartire e modificare le istruzioni (art. 3); opporsi ai nuovi sub-responsabili (art. 7.2); ricevere assistenza per i diritti degli interessati, le violazioni e le valutazioni d'impatto (art. 10); scegliere fra restituzione e cancellazione dei dati alla cessazione (art. 11); verificare il rispetto dell'Accordo (art. 12).
5. Persone autorizzate e riservatezza (art. 28.3, lett. b)
5.1. L'Operatore garantisce che le persone autorizzate a trattare i dati si sono impegnate alla riservatezza, e ne limita l'accesso a quanto necessario.
6. Sicurezza (art. 28.3, lett. c — art. 32 GDPR)
6.1. L'Operatore adotta e mantiene tutte le misure richieste dall'art. 32 GDPR, adeguate al rischio e alla natura dei dati trattati (inclusi i dati di cui all'art. 9), fra cui: cifratura dei dati più delicati, sia conservati sia in trasmissione; separazione dei dati per azienda, per cui il pannello di un venditore non raggiunge i dati di un altro; minimizzazione dei dati condivisi con i fornitori esterni; controllo degli accessi e registrazione delle operazioni sensibili.
6.2. L'accesso del personale di assistenza ai dati di configurazione del Venditore avviene solo con un permesso puntuale del Venditore, revocabile dal Venditore in ogni momento dal proprio pannello e comunque a scadenza automatica dopo 7 giorni, con ogni azione tracciata.
6.3. Una descrizione più dettagliata delle misure è messa a disposizione del Venditore su richiesta, nelle forme dell'art. 12.
7. Sub-responsabili (art. 28.2 e 28.3, lett. d)
7.1. Autorizzazione generale. Il Venditore autorizza in via generale l'Operatore a ricorrere ai sub-responsabili elencati nell'Allegato 2. A partire dalla data di efficacia dell'Accordo, l'elenco aggiornato è mantenuto sulla pagina «Sub-responsabili» del sito.
7.2. Aggiornamenti. Per aggiungere o sostituire un sub-responsabile, l'Operatore aggiorna la pagina e avvisa i Venditori almeno 15 giorni prima che il nuovo fornitore riceva dati. Il Venditore può opporsi per motivi giustificati di protezione dei dati; se l'opposizione non trova soluzione, il Venditore può recedere dal servizio interessato prima dell'attivazione. Le modifiche all'elenco seguono questo procedimento e non richiedono una nuova accettazione dell'Accordo.
7.3. Stesse garanzie. Con ogni sub-responsabile l'Operatore conclude un contratto che impone obblighi di protezione dei dati equivalenti a quelli del presente Accordo. L'Operatore resta pienamente responsabile verso il Venditore dell'operato dei sub-responsabili.
7.4. Chi NON è sub-responsabile. Non sono sub-responsabili, e il Venditore ne prende atto: le autorità destinatarie (art. 2.5); i fornitori tecnici che non ricevono dati personali degli ospiti (fra cui i servizi cloud dei produttori delle serrature collegate, ai quali la piattaforma invia soltanto codici di accesso, finestre di validità e un riferimento neutro della prenotazione — mai nome, contatti o documenti dell'ospite); i titolari autonomi (come Stripe per le verifiche imposte dalla legge, e i produttori presso cui il Venditore ha il proprio account — art. 9).
8. Destinatari scelti dal Venditore
8.1. La piattaforma permette al Venditore di collegare servizi esterni scelti da lui: calendari di portali di prenotazione (Airbnb, Booking.com, Vrbo o altri indirizzi da lui configurati), webhook verso propri sistemi, interfacce API personali, la propria istanza di Home Assistant, un proprio broker MQTT. In questi casi il destinatario è determinato dal Venditore: la configurazione vale come istruzione a inviare o ricevere dati da quel servizio, e la scelta e la sicurezza del destinatario sono responsabilità del Venditore.
8.2. L'Operatore applica a questi collegamenti le protezioni tecniche della piattaforma (controlli sugli indirizzi, limiti, tracciamento) ma non risponde del trattamento eseguito dal servizio scelto dal Venditore.
9. Trasferimenti fuori dallo Spazio economico europeo
9.1. I dati trattati per conto del Venditore risiedono nell'Unione europea. Alcuni sub-responsabili comportano trasferimenti extra-UE, con le garanzie indicate nell'Allegato 2 (certificazione EU-US Data Privacy Framework e/o Clausole Contrattuali Standard).
9.2. Verso i produttori extra-UE delle serrature non vengono trasferiti dati personali degli ospiti (art. 7.4). Le credenziali che il Venditore usa presso quei produttori appartengono al suo rapporto contrattuale con loro: rispetto a quelle, il produttore è titolare autonomo e si applicano le sue condizioni e la sua informativa.
10. Assistenza al Venditore (art. 28.3, lett. e-f)
10.1. Diritti degli interessati. Se un ospite esercita un diritto (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione), il destinatario della richiesta è il Venditore, titolare del trattamento. L'Operatore lo assiste: esegue le rettifiche e le cancellazioni richieste dal Venditore entro 30 giorni dalla richiesta e conferma per iscritto l'esito, indicando gli eventuali dati trattenuti per obbligo di legge e il loro termine (una schedina già trasmessa alla Polizia di Stato, o un dato entro il periodo di conservazione obbligatoria, non possono essere cancellati prima della scadenza). Se una richiesta arriva direttamente all'Operatore, questi la inoltra al Venditore senza rispondere nel merito, salvo assistenza concordata.
10.1-bis. Un dato trattenuto per difesa, non per obbligo. Per le prenotazioni importate da un canale esterno (Airbnb, Booking.com e simili), la cancellazione richiesta dall'interessato non cancella la copia cifrata della comunicazione originale del canale: è l'unica prova di ciò che il canale ha comunicato e viene trattenuta per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 17.3, lett. e), nell'interesse sia del Venditore sia dell'Operatore. Le copie operative di quei dati — nome, email e lingua dell'ospite forniti dal canale — vengono invece cancellate insieme al resto. La copia trattenuta viene eliminata alla scadenza ordinaria di conservazione della prenotazione. L'Operatore dichiara questa eccezione all'ospite nel testo del pulsante di cancellazione e al Venditore nel pannello; il Venditore ne tiene conto quando risponde all'interessato.
10.2. Violazioni dei dati. L'Operatore notifica al Venditore senza ingiustificato ritardo ogni violazione dei dati personali trattati per suo conto di cui venga a conoscenza, fornendo le informazioni utili previste dall'art. 33.3 GDPR (natura della violazione, categorie e numero approssimativo di interessati, conseguenze probabili, misure adottate o proposte) e aggiornandole man mano che sono disponibili. La notifica è inviata all'indirizzo email del Venditore registrato nel pannello. L'Operatore documenta ogni violazione e mette la documentazione a disposizione del Venditore per gli adempimenti degli artt. 33 e 34; la notifica all'autorità e agli interessati resta una decisione del Venditore, che l'Operatore assiste.
10.3. Valutazioni d'impatto e autorità. L'Operatore assiste il Venditore, per quanto di sua competenza, nelle valutazioni d'impatto (art. 35) e nelle eventuali consultazioni con l'autorità di controllo (art. 36), mettendo a disposizione la propria documentazione tecnica pertinente.
11. Restituzione e cancellazione (art. 28.3, lett. g)
11.1. Durante il rapporto. L'Operatore cancella i dati alla scadenza dei termini dell'Allegato 1, fermi i termini rimessi alla legge o alle istruzioni del Venditore.
11.2. Alla cessazione: il Venditore sceglie. Alla cessazione del rapporto l'Operatore chiede al Venditore, tramite il pannello o ai recapiti registrati, se preferisce la restituzione o la cancellazione dei dati trattati per suo conto. Su richiesta, l'Operatore restituisce tutti i dati — inclusi i registri degli adempimenti — in un formato strutturato e leggibile, entro 30 giorni. In mancanza di scelta entro 60 giorni dalla cessazione, l'Operatore procede alla cancellazione. La cancellazione si estende alle copie presso i sub-responsabili; i dati presenti nelle copie di sicurezza si estinguono con il normale ciclo di rotazione delle copie e nel frattempo non vengono ripristinati né usati, se non per obbligo di legge.
11.3. Eccezioni. Fanno eccezione: (a) i dati la cui conservazione è imposta all'Operatore da un obbligo di legge dell'Unione o italiana, conservati per il solo tempo e la sola finalità di legge; (b) le registrazioni degli adempimenti eseguiti tramite la piattaforma (esiti, date, identificativi delle ricevute — senza i contenuti), che l'Operatore conserva in qualità di titolare autonomo, per la tutela dei propri diritti, per il termine indicato nell'Informativa Privacy.
11.4. Su richiesta scritta del Venditore, l'Operatore attesta l'avvenuta cancellazione.
12. Verifiche e informazioni (art. 28.3, lett. h)
12.1. L'Operatore mette a disposizione del Venditore le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto dell'art. 28 — fra cui il registro dei trattamenti (sezione responsabile), la descrizione delle misure di sicurezza e l'elenco aggiornato dei sub-responsabili — e consente e contribuisce alle attività di revisione ai sensi dell'art. 28.3, lettera h.
12.2. La modalità ordinaria è una verifica documentale all'anno, con preavviso ragionevole. Il Venditore conserva il diritto di ispezione, direttamente o tramite un incaricato non concorrente dell'Operatore, quando: (a) la documentazione risulti insufficiente a suo motivato giudizio; (b) si sia verificata una violazione dei dati che lo riguarda; (c) lo richieda un'autorità di controllo. L'ispezione avviene con preavviso di 30 giorni (ridotto in caso di violazione), in orario lavorativo, con impegno di riservatezza e con un perimetro che esclude i dati degli altri venditori (la piattaforma è condivisa). I costi delle verifiche ulteriori rispetto alla documentale annuale sono a carico del Venditore, salvo che la verifica accerti un inadempimento dell'Operatore.
12.3. Le operazioni che modificano dati compiute da Fornitori Autorizzati in delega o da gestori su mandato sono registrate dalla piattaforma con l'identità di chi le compie; il Venditore può chiederne in ogni momento un estratto all'Operatore, che lo fornisce entro 7 giorni.
13. Nessun uso secondario
L'Operatore non usa i dati degli ospiti del Venditore per finalità proprie: niente profilazione, niente pubblicità, niente cessione o vendita a terzi, niente addestramento di modelli di intelligenza artificiale. Questo impegno è parte essenziale dell'Accordo.
14. Responsabilità
14.1. Ciascuna parte risponde dei danni secondo l'art. 82 GDPR: l'Operatore per i danni causati dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi che il GDPR pone a carico dei responsabili o se ha agito contro le istruzioni legittime del Venditore; il Venditore per il resto.
14.2. Restano ferme le manleve e i limiti di responsabilità dei contratti a cui questo Accordo è allegato, nei limiti in cui sono compatibili con le norme inderogabili in materia di protezione dei dati.
15. Durata, modifiche e disposizioni finali
15.1. L'Accordo vale finché l'Operatore tratta dati personali per conto del Venditore e si estingue con la cancellazione o restituzione finale (art. 11).
15.2. Le modifiche seguono la stessa forma dei contratti a cui è allegato: nuova versione pubblicata, avviso e accettazione registrata dalla piattaforma. L'accettazione comprende l'Accordo e i suoi Allegati nella versione inclusa nel testo accettato; gli aggiornamenti dell'elenco sub-responsabili seguono l'art. 7.2. Le accettazioni registrate conservano il testo accettato e non vengono mai riscritte.
15.3. Legge italiana; foro di Sassari, salvo i fori inderogabili. In caso di divergenza fra le versioni linguistiche fa fede il testo inglese, salvo le tutele inderogabili della lingua del Venditore.
Allegato 1 — Descrizione dei trattamenti
| Trattamento | Interessati | Dati | Conservazione |
|---|---|---|---|
| Anagrafiche ospiti e informazioni pre-arrivo | Ospiti, inclusi minori | Dati anagrafici e del documento, ruolo nel nucleo, contatti del capo-nucleo, testi e file caricati prima dell'arrivo | 13 mesi per quanto serve alla Questura; 6 anni per la statistica; il resto legato alla prenotazione (termine fisso di piattaforma: 730 giorni dalla partenza, minimo inderogabile 180) |
| Verifica dell'identità | Ospiti adulti (mai minori per la parte biometrica) | Video-messaggio, immagini del documento (solo con mini-PC in struttura), confronto biometrico volto–documento (art. 9), esito | Video: 48 ore dall'accettazione; 7 giorni negli altri casi (non visionato, rifiutato). Immagini dei documenti: 13 mesi. Esito del confronto: 13 mesi |
| Schedine alloggiati (trasmissione) | Tutti gli ospiti | Anagrafica completa e documento, date del soggiorno, struttura | Contenuto: 13 mesi; registrazione dell'adempimento senza contenuti (esito, date, identificativo della trasmissione, impronta crittografica del contenuto trasmesso e della ricevuta): 6 anni; ricevuta ufficiale del portale (PDF): la piattaforma la scarica entro la finestra in cui il portale la rende disponibile e la conserva cifrata per 5 anni dalla data della ricevuta, su istruzione del Venditore e per suo conto, in adempimento dell'obbligo che il D.M. 7 gennaio 2013 pone in capo a chi effettua la comunicazione alla Questura per la struttura ricettiva (nel decreto: «gestore delle strutture ricettive»); il Venditore può scaricarla dal proprio pannello in qualsiasi momento, per tutta la durata della conservazione; alla scadenza dei 5 anni viene cancellata; alla cessazione del contratto si applica l'art. 11. |
| Rilevazioni statistiche (sola generazione file) | Ospiti | Dati del soggiorno aggregati per struttura e periodo | File: fino al caricamento da parte del Venditore; registrazione dell'adempimento: 6 anni |
| Imposta di soggiorno | Ospiti | Ospiti soggetti, notti, importi, prova di accettazione (in forma non reversibile), riferimenti del pagamento sul conto del Venditore | 5 anni dalla chiusura dell'anno d'imposta, salvo diverso termine indicato dal Venditore (che vale come istruzione) |
| Accesso fisico | Ospiti | Codici di accesso cifrati, finestre di validità, registro degli ingressi | Codici scaduti: 90 giorni; registro degli ingressi: 240 giorni, prorogabili finché è aperta una contestazione di pagamento, una richiesta di eccezione o un reso, e in ogni caso non oltre 730 giorni |
| Comunicazioni agli ospiti | Ospiti | Email, nome, dettagli del soggiorno, collegamenti di accesso a termine; numero di telefono e SMS con il nome di ogni porta e il suo codice di accesso | Coda di invio: 90 giorni; contenuto delle comunicazioni nel registro invii: 90 giorni; riferimenti di consegna: 730 giorni; testo degli SMS: mai conservato; registro degli invii SMS (riferimenti, esito, costo, impronta crittografica del numero): 30 giorni; stato dell'ultimo invio SMS: fino alla cancellazione dei contatti della prenotazione |
| Verifica dell'acquirente all'ordine | Acquirenti | Documenti caricati dall'acquirente al momento dell'ordine | Conservazione temporanea fino al recapito al Venditore; nessuna conservazione in piattaforma |
Allegato 2 — Sub-responsabili autorizzati (alla data dell'Accordo)
| Fornitore | Funzione | Garanzia per i trasferimenti extra-UE |
|---|---|---|
| Hetzner Online GmbH (Germania) | Hosting dell'infrastruttura | Trattamento in UE — nessun trasferimento |
| Cloudflare, Inc. (USA) | Protezione e distribuzione del traffico web; instradamento della posta | EU-US Data Privacy Framework + Clausole Contrattuali Standard |
| Sendinblue SAS «Brevo» (Francia) | Invio delle email | Trattamento in UE; SCC per gli accessi di assistenza extra-UE |
| Stripe Payments Europe, Ltd (Irlanda) | Elaborazione dei pagamenti | EU-US Data Privacy Framework + Clausole Contrattuali Standard |
| Think Intermedia SIA «Sendberry» (Lettonia) | Invio degli SMS agli ospiti | Sede in UE; le sue condizioni escludono trasferimenti fuori dal SEE senza consenso scritto; la consegna a un numero di un Paese terzo, tramite gli operatori di quel Paese, è necessaria all'esecuzione del contratto con l'ospite (art. 49, par. 1, lett. b, GDPR) |
L'elenco aggiornato, con il dettaglio per fornitore, è mantenuto sulla pagina «Sub-responsabili» del sito a partire dalla data di efficacia dell'Accordo.
UNITED KINGDOM ADDENDUM
The following provisions apply exclusively to Users who reside in the United Kingdom.
Article 1 – Applicability
1.1. This Addendum applies to Authorized Vendors whose habitual residence or place of establishment is in the United Kingdom, and supplements the Authorized Vendor Agreement and the UK Addendum to the General Terms.
Article 2 – Product Safety and Compliance
2.1. References to the EU General Product Safety Regulation (GPSR, Regulation (EU) 2023/988) and CE marking in the Authorized Vendor Agreement shall, for UK Authorized Vendors, be read as references to the UK Product Safety framework, including the General Product Safety Regulations 2005 (as amended) and UKCA marking requirements.
2.2. UK Authorized Vendors selling physical IoT devices must ensure compliance with the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, the Radio Equipment Regulations 2017, and applicable BSI standards.
2.3. References to Extended Producer Responsibility (EPR) obligations shall be read as references to the UK EPR for packaging (Environment Act 2021) and the UK WEEE Regulations.
Article 3 – Installation Services (UK-specific)
3.1. UK Authorized Vendors providing IoT installation services involving electrical work must comply with BS 7671 (IET Wiring Regulations) and, where applicable, be registered with a competent person scheme (e.g., NICEIC, NAPIT, ELECSA) for self-certification under Part P of the Building Regulations (England and Wales) or equivalent requirements in Scotland/Northern Ireland.
Article 4 – Consumer Warranty
4.1. References to the EU legal guarantee of conformity (Directive (EU) 2019/771) shall, for UK consumers, be read as references to the Consumer Rights Act 2015, in particular the provisions on goods (sections 9–17), digital content (sections 33–41), and services (sections 48–52).
Article 5 – Tax Compliance
5.1. UK Authorized Vendors must comply with HMRC requirements, including UK VAT obligations and the Platform Operators (Due Diligence and Reporting Requirements) Regulations 2023.
Acceptance
This UK Addendum to the Authorized Vendor Agreement is accepted as part of the vendor onboarding process.
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SWITZERLAND ADDENDUM
The following provisions apply exclusively to Users who reside in Switzerland.
Article 1 – Applicability
1.1. This Addendum applies to Authorized Vendors whose habitual residence or place of establishment is in Switzerland, and supplements the Authorized Vendor Agreement and the Switzerland Addendum to the General Terms.
Article 2 – Product Safety and Compliance
2.1. References to GPSR and CE marking in the Authorized Vendor Agreement do not directly apply in Switzerland. Swiss product safety is governed by the PrSG (Product Safety Act) and PrSV (Product Safety Ordinance). However, devices bearing CE marking are generally accepted in Switzerland under the Mutual Recognition Agreement (MRA) with the EU for certain product categories.
2.2. Swiss Authorized Vendors must comply with the NIV (Niederspannungs-Installationsverordnung / Ordinance on Low-Voltage Installations) for electrical installation work and must hold valid ESTI (Federal Inspectorate for Heavy Current Installations) authorizations where required.
Article 3 – Installation Services (Switzerland-specific)
3.1. Swiss Authorized Vendors providing electrical installation services must hold a valid installation permit (Installationsbewilligung) issued by ESTI, in accordance with the NIV. The Operator may require proof of such authorization as part of the verification process.
Article 4 – Consumer Warranty
4.1. References to the EU legal guarantee of conformity (Directive (EU) 2019/771) shall be read as references to Articles 197–210 OR (Swiss Code of Obligations). Note that the standard Swiss warranty period for movable goods is two (2) years from delivery (Article 210 OR).
Article 5 – Tax and Customs
5.1. Swiss Authorized Vendors are responsible for Swiss VAT compliance under the MWSTG, including registration and reporting obligations.
5.2. For physical devices shipped from Switzerland to EU customers, the Swiss Authorized Vendor is responsible for customs declarations and export procedures. Import VAT and customs duties in the destination country are the responsibility of the recipient unless DDP (Delivered Duty Paid) terms apply.
Acceptance
This Switzerland Addendum to the Authorized Vendor Agreement is accepted as part of the vendor onboarding process.
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